Trudu e il "segreto" del modulo:
C’è un aspetto della vicenda che, oltre a essere amministrativamente interessante, presenta dei tratti francamente singolari.
L’Ing. Roberto Trudu, chiamato a esprimersi sulla mia richiesta di accesso alla propria dichiarazione generale sul conflitto di interessi, si è opposto alla consegna del documento, richiamando la tutela dei propri dati personali e sostenendo, tra l’altro, che la richiesta sarebbe stata collegata a interessi personali del richiedente. In sostanza, secondo questa impostazione, una dichiarazione resa da un dirigente pubblico proprio per garantire imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa avrebbe dovuto essere sottratta alla conoscibilità.
Una tesi strampalata che ha avuto vita piuttosto breve. La Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione, Federica Loi, ha infatti affermato esattamente il contrario, chiarendo che la dichiarazione sul conflitto di interessi è «necessariamente soggetta alla trasparenza di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013».
Una frase che, nella sua semplicità, dice praticamente tutto. La cosa suscita inevitabilmente una domanda: come può un dirigente pubblico pensare che un modulo predisposto dall’Amministrazione proprio per assicurare trasparenza, imparzialità e prevenzione dei conflitti di interessi possa essere sostanzialmente secretato invocando genericamente la propria privacy?
Non stiamo parlando della cartella clinica del dirigente, delle sue conversazioni private o di informazioni appartenenti alla sua sfera familiare.
Stiamo parlando di una dichiarazione resa nell’esercizio di una funzione pubblica, relativa all’esistenza di situazioni che possono interferire con l’imparzialità dell’azione amministrativa.
E c’è un ulteriore particolare che rende la vicenda ancora più curiosa. L’opposizione del controinteressato all’accesso non è un veto.
Non basta scrivere “privacy” per fare calare una saracinesca su un documento amministrativo.
Occorre indicare concretamente quali interessi protetti sarebbero pregiudicati dalla divulgazione e consentire all’Amministrazione di effettuare il bilanciamento previsto dalla legge.
Ed è precisamente l’Amministrazione, non il controinteressato, a decidere. Trudu poteva naturalmente opporsi: era un suo diritto. Ma un’opposizione deve poggiare su ragioni giuridicamente apprezzabili; non può trasformare la parola “dati personali” in una formula magica capace di rendere riservato ciò che, per sua stessa natura e funzione, è sottoposto a trasparenza.
Federica Loi ha infatti respinto proprio il presupposto fondamentale di quella impostazione: il documento non è segreto e non è sottratto, in quanto tale, all’accesso civico generalizzato. Non viene riconosciuta la pretesa riservatezza sostenuta da Trudu.
Viene riconosciuta la trasparenza del documento.
Alla fine, rimane quasi un piccolo paradosso amministrativo: nel tentativo di impedire l’accesso a un modulo sulla trasparenza, si è ottenuto un pronunciamento della Responsabile regionale della trasparenza che afferma espressamente che quel modulo è necessariamente soggetto alla trasparenza.
Difficile immaginare una risposta più chiara. E forse anche una piccola lezione: la trasparenza amministrativa non dipende dal gradimento di chi ha sottoscritto il documento.
È una garanzia dei cittadini.
E, soprattutto per chi esercita funzioni dirigenziali pubbliche, dovrebbe essere considerata una tutela dell’Amministrazione, non qualcosa da cui difendersi.





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